Arrivano dall’Ispettorato nazionale del lavoro nuove indicazioni operative per gli ispettori in tema di regime sanzionatorio per l’esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, come previsto dall’art.29 del Dl n.19/2024. Le indicazioni sono contenute nella nota n.1091/2024, con la quale l’Ispettorato apporta importanti modifiche all’art.18 del D.Lgs n.19/2024, reintroducendo la rilevanza penale per tali illeciti con sanzioni che possono includere l’arresto o l’ammenda.
“Le sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari sono incrementate del 30% e variano in base alla durata dell’impiego. Fino a 30 giorni di lavoro è prevista una sanzione da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore – afferma Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – da 31 a 60 giorni di lavoro, una sanzione da 3.900 a 23.400 euro e oltre 60 giorni di lavoro, una sanzione da 7.800 a 46.800”. La sanzione totale deve rispettare i limiti minimi e massimi fissati. Le sanzioni sono raddoppiate se il datore di lavoro è già stato sanzionato per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti e, in caso di recidiva penale, aumentano del 20%. “Tali sanzioni includono la somministrazione abusiva di manodopera, la somministrazione fraudolenta di manodopera – prosegue Maria Vittoria Tonelli – e l’appalto o distacco privo dei requisiti di legge”.
In presenza di sfruttamento di minori, la pena è l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino a sei volte. Inoltre, anche con l’aggravante dello sfruttamento di minori, si applica la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994.