Le sanzioni delle società estinte non si trasmettono a soci e liquidatore

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata il 22 novembre 2022

ermellini

Le sanzioni irrogate dal Fisco alla società cancellata dal Registro delle Imprese non si trasmettono né ai soci né al liquidatore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34273 del 2022, con la quale ha confermato la sentenza della CTR della Sicilia che ha dichiarato illegittime le sanzioni contenute in una cartella di pagamento indirizzata al socio e liquidatore della Società contribuente, cancellata dal Registro delle imprese.

La CTR infatti aveva escluso la sussistenza della responsabilità quale coobbligato in solido. “In primis, i Supremi Giudici hanno precisato che l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie è rilevabile d’ufficio dal Giudice, sicché – spiega Giuseppe Scolaro, presidente dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili – non ha alcuna importanza l’eventuale proposizione della questione da parte del contribuente per la prima volta nel giudizio di appello, come accaduto nel caso di specie”.

“Gli Ermellini hanno poi evidenziato che, a seguito dell’estinzione della Società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci e al liquidatore – prosegue Scolaro – trovando applicazione estensiva, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, l’articolo 8 del Decreto Legislativo n.472/1997 che si pone in armonia con l’art. 2, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo che codifica il principio della responsabilità personale”.

Infine, l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie.