Il contribuente in linea con lo studio di settore a seguito di adeguamento, ha diritto a una riduzione di un anno sui termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa con la sentenza n.3696/2022, in cui si precisa che in tal caso l’Amministrazione Finanziaria non può notificare l’avviso di accertamento relativo a tale annualità oltre i termini decadenziali.
“Nel caso in esame, il contribuente ha depositato ricorso con oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento eccependo – evidenzia Paolo Longoni, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 20, comma 9 del Dl 201/2011”.
“Per la Commissione siciliana, anche se il soggetto avesse ipoteticamente compilato in modo infedele il dichiarativo – prosegue Longoni – il beneficio di riduzione non è da intendersi escluso. Nel caso specifico, data la notifica tardiva, secondo i termini dettati dalla fattispecie agevolativa, l’Ufficio è da considerarsi decaduto dal potere di accertare l’annualità oggetto di controllo”.