Il concorso esterno del consulente nell’elusione fiscale non è sanzionabile

Le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare

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Il consulente non è sanzionabile per l’operazione elusiva suggerita alla Società cliente e da questa portata a compimento.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 35271/2022 della Corte di Cassazione.

“Nel caso in esame, a fronte di una decisione favorevole alla parte contribuente da parte della CTR dell’Emilia Romagna e del Giudice di Primo grado – evidenzia Nunzio Monteverde, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – la Difesa erariale ha presentato ricorso, lamentando la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 7 del DL n.269/2003, secondo cui le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di Società e enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

“La Suprema Corte ha ribadito che in tema di violazioni tributarie, ai sensi del suddetto articolo 7 – prosegue Monteverde – le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili, ex art. d.lgs. n. 472/1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica”.

La regola generale sulla responsabilità penale dell’autore della condotta sanzionabile è però applicabile nei casi in cui l’illecito tributario è stato commesso dalla persona fisica nell’interesse esclusivamente proprio, cioè quando non agisce nell’interesse della Società ma persegue un interesse individuale.