La Corte di Cassazione, con la sentenza n.30797/2022, ha chiarito che la cancellazione dal Registro delle imprese italiano per il trasferimento della sede sociale all’estero non determina alcun effetto estintivo – e, conseguentemente, successorio – ex art. 2945 c.c., sicché nell’ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie della persona giuridica contribuente, sia la capacità della persona giuridica contribuente”.
“Nel caso in esame, la Suprema Corte ha giudicato errata l’affermazione della CTR in merito all’imputabilità delle sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, precisando – afferma Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – che l’art. 7 del DL n.269/20333 stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
Pertanto, la CTR non poteva escludere – come accaduto – la responsabilità del contribuente.
“Quanto alla questione della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del legale rappresentante dell’Ente, gli Ermellini l’hanno ritenuta valida nonostante il trasferimento della sede all’estero poiché – prosegue Buselli – la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano come conseguenza del trasferimento della sede della società all’estero, ipotizzando quindi che questa continui a svolgere attività imprenditoriale in altro Stato non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non comporta in alcun modo la cessazione dell’attività”