Slittano dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022.
I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la “prenotazione” dovranno inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” entro i suddetti termini.
“Resta invariata invece la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica che – spiega Guido Rosignoli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – dev’essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposita procedura”.
Istituito dall’anno 2018, il bonus consiste un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
“Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici – prosegue Rosignoli – pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile”.
Il bonus è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.