Società estinta, i soci sono i soli eredi dei rapporti debitori

È nulla la cartella di pagamento notificata all’ex liquidatore

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La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n.3729/2022 ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può crearsi un atto impositivo per agire contro la società ormai estinta, notificando l’atto ad un soggetto (ormai ex liquidatore), che non avrebbe alcun interesse alla difesa della società, nulla dovendo all’Amministrazione in proprio e nulla dovendo alla società cessata verso la quale non ha più alcun obbligo non rivestendo alcuna carica.
Per la Corte, l’Amministrazione finanziaria e l’Agente della riscossione – dichiara Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – devono notificare gli atti tributari ai soggetti che hanno un interesse alla tutela, alla difesa della società per quanto estinta, e tali soggetti non possono che essere i soci, non certo l’ultimo liquidatore”.
Nel caso in esame, la doglianza principale da esaminare riguardava la correttezza della notifica dell’atto impugnato: la notifica della cartella esattoriale non era stata effettuata al soggetto passivo legittimato – i soci – ma (erroneamente) all’ex liquidatore.
Secondo il prevalente orientamento della Cassazione, come ribadito dalle sentenze n.6070 e 6072 delle Sezioni Unite – prosegue Colonna – i soci vengono individuati come coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, quindi gli ex soci della società estinta sono successori indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione”.