Il Dl Milleproroghe 2023 interviene nuovamente sull’articolo 6, comma 1 del Dl n. 23/2020, con il quale il Legislatore al fine di tutelare i patrimoni delle imprese dai negativi effetti delle perdite di esercizio che potevano emergere in conseguenza della deflagrazione della pandemia da Covid-19, aveva concesso la possibilità di sterilizzare le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Successivamente, con il Dl Milleproroghe 2022 tale possibilità era stata estesa anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
“L’articolo 3, comma 9 del Dl Milleproroghe 2023 proroga ulteriormente la disposizione, rendendola applicabile anche alle perdite relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. In pratica – sottolinea Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – sono oggetto di deroga alle ordinarie disposizioni civilistiche le perdite relative agli esercizi in corso al 31 dicembre degli anni 2020, 2021 e 2022”. Ci sono poi particolari obblighi di segnalazione imposti dalla disciplina.
“Le perdite sospese, infatti – prosegue Cuchel – devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”.
Va evidenziato che la norma non distingue tra bilanci in forma ordinaria, bilanci in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. e bilanci delle microimprese ex art. 2435-ter c.c.
Pertanto anche in ipotesi di bilanci abbreviati, ovvero micro, è necessario procedere con tale segnalazione.