L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla tregua fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.
Tra gli argomenti trattati, la rottamazione quater, che, a differenza delle tre precedenti edizioni, presenta modifiche normative che hanno l’obiettivo di non penalizzare eccessivamente tutti quei contribuenti che decadranno dalla definizione agevolata.
“Se il contribuente non è tempestivo nell’osservare le scadenze delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e quindi riemerge il debito nella sua interezza, al netto di quanto già versato. Però – spiega Guido Rosignoli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – a differenza della rottamazione ter, per i decaduti della rottamazione quater sarà sempre possibile chiedere il rateizzo ordinario ex art. 19 del DPR 602/73 per i carichi per i quali è intervenuta la decadenza”.
L’Agenzia ha poi fornito un altro importante chiarimento. Nel caso di contribuenti titolari di piani di pagamento non regolari ma non ancora decaduti, questi, per l’accesso alla definizione agevolata, sono obbligati a regolarizzare i pagamenti scaduti?
“L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nelle more della presentazione dell’istanza di rottamazione, il contribuente non è obbligato a riallineare i piani di dilazioni in essere. Nella determinazione delle somme da versare a titolo di definizione agevolata – prosegue Rosignoli – si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella”.