La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Emilia, sezione 1, con la sentenza n. 8/2023 si pone in controtendenza rispetto al più recente orientamento di legittimità, stabilendo che i tributi erariali si prescrivono nel termine breve di 5 anni.
“Mentre la giurisprudenza di legittimità – afferma Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – individua il termine prescrizionale delle imposte e delle sanzioni, conseguenti ad atto non impugnato, in quello decennale previsto dall’art 2946 cc sul presupposto che non esiste nell’ordinamento tributario una norma che quantifichi questo termine, per i giudici emiliani il termine è quello individuato dall’art. 20, 3 comma, D. lgs. n. 472/97 che lo quantifica in 5 anni per sanzioni amministrative”.
“Per i giudici – prosegue Buselli – il diritto alla riscossione di un’imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c”.