La notificazione di un atto tributario sostanziale, come l’avviso di accertamento, a mezzo corriere postale privo di licenza individuale speciale è inesistente e non suscettibile di alcuna sanatoria.
È il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, sezione 2 con la sentenza n. 150/2023.
“Il Collegio di primo grado ha ricordato che la legge n.124/2017 ha soppresso l’attribuzione in esclusiva alle Poste Italiane spa, quale fornitore del servizio postale universale dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada. Inoltre – afferma Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – secondo il comma 58, la Pubblica amministrazione, per la notifica degli atti giudiziari e tributari, può avvalersi dell’ausilio di ‘licenziatari privati’ nel solo caso in cui costoro abbiano ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico la concessione dell’apposita ‘licenza individuale speciale’ che comprovi il possesso dei requisiti di ‘affidabilità, professionalità e onorabilità’ richiesti dalla legge per la fornitura del servizio, a nulla rilevando l’eventuale e, in ogni caso, inidoneo precedente ottenimento di licenze diverse da quelle previste dalla nuova disciplina normativa.”
“Nel caso di specie, dai documenti offerti in prova dal Comune – conclude Buselli – emergeva che il vettore di posta privata utilizzato per la notificazione degli atti tributari aveva ottenuto la licenza speciale A/2 n. 8/2019 e, quindi, risultava legittimamente abilitato alla notifica di atti giudiziari e tributari”.