La notifica dell’intimazione di pagamento al socio accomandante per i debiti tributari della società è da considerarsi nulla. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Lecce con la sentenza n.841/2023.
“Nel caso in esame il ricorrente, lamentando di aver avuto cognizione della pretesa tributaria solo con la notifica dell’intimazione opposta – spiega Rosa Santoriello, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – eccepiva l’omessa notificazione degli atti prodromici nonché il difetto di motivazione, la mancata allegazione delle singole cartelle e la prescrizione del credito erariale”.
Ad avviso del Collegio, non potevano trovare accoglimento le eccezioni relative alla mancata produzione delle cartelle di pagamento, in quanto “alcun obbligo di allegazione sussiste” e all’asserito difetto di motivazione, poiché “l’atto è perfettamente motivato secondo i principi che informano la materia de quo”.
Quanto alle cartelle, ADER evidenziava che queste erano state notificate alla società e ciò le rendeva impugnabili, come dimostrato da diverse sentenze della Cassazione.
“Argomentazione non condivisibile per i giudici leccesi perché – prosegue Santoriello – nonostante il principio della Cassazione sia condivisibile, non pertinente alla vicenda processuale poiché l’obbligazione tributaria è riferibile ad una società in accomandita semplice, ove il socio accomandante non ha nessuna legittimazione attiva e passiva, dal momento che non ha una responsabilità diretta per i debiti sociale”.
Inoltre, tali soci rispondono limitatamente alla quota conferita e sono obbligati solo nei confronti della società.