Compensazione di un credito esistente ma non indicato nell’anno precedente

L’Ufficio finanziario non può opporsi alla compensazione

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Come stabilito dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n.13902/2023, l’Ufficio finanziario non può opporsi alla compensazione del credito che risulti esistente sol perché lo stesso non è stato indicato nella dichiarazione riferita all’annualità precedente.

“La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza in oggetto, pone in evidenza che la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – difronte alle richieste dell’Erario, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa fiscale”.

L’emendabilità degli errori di fatto o di diritto, è stata pacificamente riconosciuta anche nei casi di diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, quando l’opposizione miri a limitare o contrastare la pretesa fiscale che si sia tradotta nell’emissione di una cartella esattoriale o di altro atto impositivo, ma non per introdurre una nuova e contrapposta richiesta di rimborso ovvero per far valere un credito da parte del contribuente.

“In particolare – aggiunge Santomauro -, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione”.