Evasione fiscale, no al patrocinio a spese dello Stato

La sentenza n. 40477/2023 della Corte di Cassazione

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Con la sentenza n. 40477/2023, la Corte di Cassazione stabilisce che un individuo condannato in via definitiva per un reato fiscale non può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se è coinvolto in un procedimento relativo a un reato diverso, a meno che riesca a dimostrare di non superare i limiti di reddito stabiliti dall’art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115 del 2002.

“La Corte ha osservato che, secondo l’art. 91 del D.P.R. n. 115/2002, l’esclusione dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardava inizialmente anche gli ‘indagati’ e gli ‘imputati’ per reati fiscali. Tuttavia  – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – a seguito della modifica introdotta dal D.lgs. n.34/2019, questa esclusione si applica solo ai condannati in via definitiva per reati fiscali”.

“In pratica – conclude – la condanna per reati fiscali genera una presunzione di superamento dei limiti di reddito necessari per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando si richiede il beneficio per procedimenti relativi a reati diversi”.