L’interpretazione degli atti portati alla registrazione

L’ordinanza è stata depositata il 20 febbraio 2024

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Con l’ordinanza n.4562 del 2024, la Corte di Cassazione torna sul tema delle interpretazioni degli atti portati alla registrazione, confermando i limiti imposti all’Amministrazione finanziaria dall’art.20 del D.P.R. n.131/1986.

“Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ricordato che la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sul tema – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ribadendo che l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione può avvenire solo sulla base del loro contenuto senza alcun riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali”.

L’ordinanza evidenzia poi che l’art.20 del TUIR deve essere applicato per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso, nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare.

“Per la corretta tassazione dell’atto – prosegue Guido Rosignoli – non rilevano neanche gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre a un’assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte”.

Ricordiamo inoltre, che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato “manifestatamente irricevibile” la domanda di pronuncia pregiudiziale, dal momento che può occuparsi solo dei tributi armonizzati e non può esprimersi sulla compatibilità comunitaria della normativa nazionale in materia di imposta di registro, che non è un tributo armonizzato.