L’Inps fornisce ulteriori specifiche sui requisiti di accesso alle indennità Naspi e Dis-Coll con un riferimento specifico alla condizione di disoccupazione ex art.19 del D.Lgs n.150/2015.
“Nel messaggio Inps n. 750 del 2024, viene chiarito che la domanda di accesso alla Naspi o alla Dis-coll – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – equivale a una dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed è utile ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Esiste però un limite minimo per l’iscrizione al Centro per l’impiego, secondo l’art.1, comma 622 dalla legge n.296/2006 – prosegue Michela Benna – che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età. Limite che rileva anche ai fini dell’accesso alla Naspi e alla Dis-Coll in relazione alla non possibilità di rilascio della Did per i soggetti di età inferiore ai 16 anni”.
Non è previsto alcun limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alla Naspi e Dis-coll.