Con l’ordinanza n.7565/2024 la Corte di Cassazione ha chiarito la questione relativa alla notifica dell’avviso di accertamento tributario in caso di temporanea assenza del destinatario.
“La Suprema Corte ha ribadito il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti tributari, secondo cui – spiega Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – per il rispetto del termine di decadenza del potere impositivo è rilevante la data in cui l’ente ha compiuto gli atti necessari per la notifica, e non la data di conoscenza da parte del contribuente. Nel caso in esame, la notifica dell’avviso di accertamento si è perfezionata per compiuta giacenza e, secondo quanto stabilito dalla Corte – prosegue Felice Colonna – essa si intende effettuata decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale. Pertanto, il ricorso presentato dalla società contribuente è stato considerato tardivo, in quanto proposto oltre il termine previsto dalla legge”.