Il procedimento penale non impedisce la definizione agevolata

Cosa stabilisce l’ordinanza 762/2024 della Corte di Cassazione

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La pendenza di un procedimento penale per reati connessi all’accertamento tributario non costituisce un motivo sufficiente per negare la definizione agevolata di una controversia fiscale (ai sensi del D.L. n.119/2018). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.762 del 2024, accogliendo il ricorso di un contribuente avverso il diniego di definizione proveniente dall’Agenzia delle Entrate. Il caso in esame riguarda avvisi di accertamento spiccati nei confronti di una società e dei suoi due soci, relativamente a maggiori ricavi asseritamente non dichiarati dall’ente.

“Per i Supremi Giudici, fino a quando non c’è un esito definitivo del procedimento penale – sottolinea Luigi Pagliuca, presidente della Cnpr – le quantità dovute per la definizione della controversia devono essere determinabili e le sentenze di merito pronunciate nell’ambito della controversia fiscale non possono essere considerate indeterminate a causa della pendenza del procedimento penale. In altre parole – prosegue Pagliuca- la presenza di un procedimento penale in corso non impedisce la definizione agevolata della controversia fiscale e l’Agenzia delle Entrate non può base il suo rifiuto solamente sulla pendenza di tale procedimento penale”.

Solamente dopo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento passato in giudicato, e solo se questo provvedimento determina che le sentenze di merito nel procedimento fiscale sono state emesso con dolo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la revoca di tali sentenze e il recupero degli importi indebitamente non versati.