In ordine alla questione dell’operatività degli artt. 10, comma 1, lett. d-bis e 51, comma 2, lett. h, del Tuir, è stata pubblicata la sentenza n.7960 della Corte di Cassazione relativa alle modalità attraverso le quali un contribuente, tenuto a restituire le somme indebite all’ente erogatore, possa recuperare le imposte già trattenute.
“I Supremi Giudici – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – hanno chiarito in primis che l’impossibilità di recuperare per intero, mediante il meccanismo dell’onere deducibile, per mancanza di reddito imponibile, le imposte trattenute e non dovute, non esclude il legittimo ricorso alla procedura di rimborso”.
L’art. 10 d-bis del TUIR infatti, riconosce al contribuente la facoltà di utilizzare il meccanismo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile, ma il mancato esercizio di tale facoltà non preclude il ricorso all’ordinario strumento della procedura di rimborso.
“Gli Ermellini hanno poi ricordato che l’azione di rimborso – prosegue Rosa Santoriello – è governata dall’art.38 del DPR n.602/1973 e dall’art.21 del D.Lgs. n. 546/ 1992 e che il termine di decadenza per presentare la domanda di rimborso è di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”.
In conclusione, la Corte ha stabilito che il contribuente ha diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, anche se non ha usufruito dell’onere deducibile previsto dall’art. 10 d-bis del TUIR, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.