L’ordinanza n.9980/2024 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione interviene in tema di notificazione degli avvisi di accertamento nei confronti delle associazioni dilettantistiche sportive – ASD e dei loro rappresentanti legali.
“La Suprema Corte ha confermato la legittimità della notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l’Associazione, in quanto – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’art.1292 cod.civ., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell’avviso anche nei confronti dell’ente”.
La responsabilità solidale del rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta, secondo la giurisprudenza consolidata, non dipende solo dalla titolarità della rappresentanza, ma dall’effettiva attività svolta per conto dell’associazione che genera obblighi nei confronti dei terzi. Tale responsabilità non è riferita solo a un debito del rappresentante, ma è legata all’obbligazione principale dell’associazione stessa, anche se si tratta di una responsabilità accessoria.
“I Supremi Giudici – ha aggiunto Alfredo Accolla – hanno poi precisato che la responsabilità solidale serve a garantire ai creditori dell’Associazione un’ulteriore protezione patrimoniale, considerando soprattutto l’assenza di un sistema di pubblicità legale sul patrimonio dell’ente”.
Questa decisione, infine, si applica anche ai debiti tributari, anche se si tratta di obbligazioni che sorgono per legge e non su base contrattuale.