Il termine di prescrizione per i tributi erariali e il canone Rai è quello ordinario di dieci anni, ex art. 2946 c.c. e non quello quinquennale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.11113/2024.
Nel caso in esame la Ctr della Lombardia ha ritenuto prescritti alcuni carichi tributari ritenendo applicabile il termine quinquennale ex art. 2948c.c.
L’Agenzia delle Entrate e riscossione ha presentato ricorso, sostenendo che il termine di prescrizione fosse di dieci anni, non di cinque come ritenuto dalla Commissione Tributaria.
“Per la sua decisione, la Suprema Corte si è basata su alcuni precedenti giurisprudenziali, come la sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite civili – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – le quali hanno specificato che in base all’articolo 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente, come nel caso dei contributi previdenziali che, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995, hanno una prescrizione quinquennale”.
E ancora, la sentenza della Cassazione n.33213/2023 ha affermato che per la riscossione di Irpef, Irap, Iva e canone Rai vale il termine ordinario di prescrizione, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 cod. civ.
“Gli Ermellini hanno quindi ribadito che i tributi erariali – conclude Guido Rosignoli – non costituiscono prestazioni periodiche, ma devono essere valutati annualmente, il che giustifica l’applicazione del termine di prescrizione più lungo”.