La sentenza n. 12284 del 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione interviene in tema di valenza precettiva o meno dell’art.2, comma 58 della Legge Finanziaria 2004, stabilendo che tale norma vieta all’amministrazione finanziaria, rispetto alle domande di rimborso dei crediti Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, di far valere la prescrizione del diritto del contribuente per dieci anni dall’entrata in vigore.
“Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la norma andasse considerata come un mero invito a non far valere la prescrizione, mentre – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – secondo la sentenza impugnata va interpretata come un divieto per l’Agenzia di far valere tale prescrizione”.
Secondo la sentenza della CTR della Sicilia, la norma ha contenuto precettivo, che va nel senso di configurare un vero e proprio divieto per l’Agenzia delle Entrate di far valere l’eventuale prescrizione del contribuente al rimborso.
“Tale interpretazione, non solo è stata avallata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ma è stato inoltre stabilito – prosegue Guido Rosignoli – che questo obbligo può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice e cessa dopo un decennio dall’entrata in vigore della legge stessa”.
La Suprema Corte evidenzia però l’affermazione di una assoluta e illimitata imprescrittibilità del diritto al rimborso, potrebbe sollevare dubbi di legittimità costituzionale, pertanto viene proposto che il divieto cessi dopo un decennio dall’entrata in vigore della legge.