La Corte Costituzionale, con la sentenza n.115/2024, ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art.15, comma 3 del D.Lgs. n.39/2010 che disciplina la responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale per danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri durante l’attività di revisione contabile.
“Nello specifico – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – la norma stabilisce che l’azione di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento”.
“La Consulta ha giudicato costituzionalmente valida questa disposizione, evidenziando che il legislatore ha il potere discrezionale di determinare il termine di prescrizione per le azioni risarcitorie. In particolare – prosegue Rosignoli – ha ritenuto ragionevole far decorrere il termine di prescrizione dalla data di deposito della relazione sul bilancio, poiché ciò bilancia l’interesse del danneggiato a ottenere il risarcimento con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’interesse del responsabile dall’affrontare richieste di danni a distanza di tempo molto lungo”.
Per i soci e i terzi danneggiati, invece, vale la regola generale dell’art. 2947 del codice civile, secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui è avvenuto il fatto illecito che ha prodotto il danno.