La responsabilità degli amministratori di società, che abbiano compiuto azioni liquidatorie o distrattive nel biennio d’imposta anteriore alla messa in liquidazione, prevista dall’art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce una responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria per il mancato pagamento delle imposte dovute e degli interessi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.9170/2024, specificando che questa responsabilità è di natura civilistica e non tributaria e riguarda il mancato pagamento delle imposte dovute e gli interessi, ma non si estende all’Iva o all’Irap né alle sanzioni eventualmente irrogate.
“I Supremi Giudici, in linea con le Sezioni Unite – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – hanno ricordato che la responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art.36 del DPR n.602/2003, è una responsabilità propria, ex lege, per natura civilistica per il mancato pagamento delle imposte dovute”.
Pertanto, gli Ermellini hanno accolto il ricorso limitatamente alla ripresa dell’Irap e alle sanzioni.