Ravvedimento operoso, sconto in arrivo

Disposizioni applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre

chiara daneluzzi GtQK4TraPV0 unsplash scaled

Il D.Lgs n.87/2024 ha approvato significative modifiche al sistema sanzionatorio tributario, introducendo in alcuni casi una mitigazione delle sanzioni. Le nuove disposizioni saranno applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

“Grazie a tali modifiche, la sanzione amministrativa prevista dall’art.13 del D.Lgs n.471/1997, pari al 30% dell’importo non versato per chi omette, in tutto o in parte, di effettuare i versamenti alle prescritte scadenze – sottolinea Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – viene ridotta al 25% e di conseguenza, la sanzione per ritardi non superiori a 90 giorni scende al 12,5% con una proporzionale riduzione inferiori a 15 giorni”.

La mitigazione delle sanzioni ha impatto anche sul calcolo del ravvedimento operoso ex art.13 del D.Lgs n.472/1997.

“Di conseguenza, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 – prosegue Rosignoli – le sanzioni applicabili in sede di ravvedimento saranno calcolate sulla base delle nuove aliquote ridotte, come ad esempio le ritenute operate nel mese di agosto 2024 o l’IVA a debito relativa allo stesso mese, i cui versamenti scadono il 16 settembre 2024”.

Il Decreto in oggetto ha introdotto modifiche significative anche in materia di cumulo giuridico. Tali modifiche si applicano ai primi due commi dell’articolo 12 del D.Lgs n.472/1997, confermando che il cumulo giuridico non si applica agli obblighi di pagamento e alle indebite compensazioni, anche quando tali infrazioni sono commesse in diverse annualità.