In materia di risarcimento dei danni derivanti da condotte illecite poste in essere dall’Agenzia delle Entrate, risulta di particolare interesse l’ordinanza n.20040/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo la quale in caso di condotta illecita posta in essere dalle Entrate nello svolgimento dell’azione amministrativa, l’azione di risarcimento dei danni subiti e subendi, ex art. 2043 cod. civ., va proposta dal contribuente davanti al Tribunale.
“Il caso in oggetto riguarda una s.r.l. che aveva avviato un giudizio presso il Tribunale di Foggia accertato – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di comportamenti ‘contra ius’ dell’Agenzia delle Entrate”.
In sua difesa, l’Agenzia aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. A sua volta, la S.r.l., proponendo un regolamento preventivo di giurisdizione, ha evidenziato che la violazione dei principi costituzionali di legalità e imparzialità, quando causa la lesione di un diritto soggettivo e un danno patrimoniale o non patrimoniale, rientra nella competenza del giudice ordinario.
“Le Sezioni Unite hanno confermato che, quando la richiesta di risarcimento dei danni è basata su comportamenti illeciti dell’Amministrazione Finanziaria – conclude Santomauro – la controversia non rientra nelle competenze delle Commissioni Tributarie. La questione deve essere trattata dal giudice ordinario, in quanto riguarda una posizione sostanziale di diritto soggettivo, indipendente dal rapporto tributario”.