Consolidato fiscale e compensazione del credito

Gli ultimi chiarimenti del Fisco

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Con la risposta n.180/2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in tema di trasferimento della quota di credito IVA trimestrale generato da una delle società partecipanti a un consolidato fiscale.

Nel caso in esame, il dubbio sollevato riguarda l’assenza di un campo specifico nel Modello IVA TR per il trasferimento del credito IVA trimestrale alla società consolidante e la modalità operativa per tale trasferimento.

“L’Agenzia ha ricordato che il consolidato fiscale permette alla società controllante di determinare un’unica base imponibile, ottenuta sommando algebricamente gli imponibili di tutte le società controllate. Ciascuna società partecipante però – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – deve comunque compilare la propria dichiarazione dei redditi, comunicando le componenti reddituali rilevanti alla controllante, che poi presenta una dichiarazione complessiva per l’intero gruppo”.

Inoltre, secondo l’art. 7 del D.M. 1° marzo 2018, le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti fiscali entro i limiti dell’IRES risultante dalla dichiarazione consolidata, con un tetto massimo di 2 milioni di euro.

“Tali crediti, però – prosegue Santoriello – possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento dell’IRE, e non può residuare alcuna eccedenza a credito in capo alla consolidante”.

Infine, in base al nuovo comma 4-ter dell’art. 5 del D.L. 70/1988, non tutti i crediti IVA esposti nel modello TR sono liberamente cedibili ai terzi. Solo i crediti chiesti a rimborso possono essere ceduti.