La contribuzione previdenziale per gli amministratori di società continua a essere un tema particolarmente discusso. Nel caso in cui il ruolo di amministratore si sovrapponga a quello di socio lavoratore in società a responsabilità limitata, la situazione si complica. In questi casi infatti, l’Inps richiede una doppia iscrizione: alla Gestione Separata e alla Gestione speciale commercianti.
Proprio questa doppia contribuzione è stata oggetto di diverse interpretazioni.
“In due sentenze, nel 2007 e nel 2008, la Corte di Cassazione – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – aveva stabilito che fosse necessaria un’unica iscrizione, corrispondente all’attività svolta in modo abituale e prevalente, ma successivamente, con l’introduzione dell’articolo 12, comma 11 del D.L. 78/2010, è stato riaffermato l’obbligo della doppia iscrizione”.
Recentemente, la Corte di Cassazione (ord. n.1759/2021) ha stabilito che l’amministratore non è obbligato automaticamente all’iscrizione gestione commercianti, salvo che non partecipi direttamente all’attività operativa. È compito dell’Inps dimostrare tale partecipazione diretta per giustificare la doppia iscrizione.
Posizione confermata dal Tribunale di Milano (sent. n. 334/2024), che ha ribadito come le attività relative alla gestione aziendale e all’amministrazione d’impresa non possano essere considerate come partecipazione diretta all’attività esecutiva.
In conclusione, resta importante distinguere chiaramente tra i compiti legati all’amministrazione e quelli operativi, poiché da questa distinzione dipende l’obbligo contributivo.