L’ordinanza n.16408/2024 della Corte di Cassazione affronta il tema della competenza territoriale degli uffici finanziari in relazione alle dichiarazioni fiscali dei contribuenti.
Nel caso in esame, un contribuente, esercente attività commerciale di vendita al dettaglio di materiale per ottica e strumenti di precisione, ha impugnato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva eccependo l’incompetenza territoriale dell’Ufficio precedente.
“Per prima cosa, gli Ermellini ricordano che la competenza territoriale viene determinata dal domicilio fiscale o dalla residenza del contribuente indicata nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il contribuente indichi erroneamente il proprio domicilio fiscale o il luogo di residenza – sottolinea Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – non può poi eccepire l’invalidità dell’atto di accertamento fiscale per incompetenza territoriale basandosi su tale errore”.
“Di conseguenza, anche se l’Amministrazione finanziaria agisce sulla base di informazioni erronee fornite dal contribuente, come il luogo di residenza errato – prosegue Colonna – la competenza territoriale dell’ufficio resta valida se basata su tali informazioni, poiché il luogo di residenza coincide di norma con il domicilio fiscale per le persone fisiche”.
In altre parole, la Suprema Corte ha stabilito che il contribuente non può trarre vantaggio dall’errore commesso nella dichiarazione fiscale, confermando la legittimità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario competente sulla base delle informazioni fornite.