Cartelle inviate tramite Pec, quando sono valide?

Risponde al quesito l’ordinanza n.26682/2024 della Suprema Corte

Imagoeconomica 985185 scaled

È valida la notifica di una cartella di pagamento effettuata tramite un indirizzo Pec non presente nei pubblici registri. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.26682/2024, riguardante una società che aveva impugnato la cartella di pagamento, sostenendo di averne avuto conoscenza solo a seguito di un atto di pignoramento.

“Inizialmente la CTR della Campania aveva accolto la domanda della società, ritenendo la notifica priva di effetti poiché l’indirizzo PEC del mittente non era registrato nei pubblici elenchi. Tuttavia – sottolinea Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

Come ricordato dalla Suprema Corte infatti, la notifica, seppur inviata da un indirizzo Pec non incluso nei pubblici registri, è valida se ha raggiunto lo scopo di far pervenire l’informazione al destinatario.

“I Supremi Giudici hanno evidenziato che l’indirizzo Pec utilizzato apparteneva chiaramente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dato il dominio istituzionale, che l’indirizzo Pec del destinatario era attivo e presente nell’indice Ini-Pec e che la società – conclude Rosignoli – aveva ricevuto e compreso l’atto, come dimostrato dalla successiva notifica dell’atto di pignoramento”.

Tale decisione si allinea alla sentenza n.15979/2022 delle Sezioni Unite (n. 15979/2022), che aveva stabilito che la notifica tramite Pec istituzionale, anche se non registrata nei pubblici elenchi, non è nulla se consente al destinatario di difendersi senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto