Impugnabilità delle cartelle di pagamento

La decisione della Corte Tributaria vs la Cassazione

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, con la sentenza n.346/2025, in disaccordo con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che per contestare le modalità di notifica delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di un atto successivo, sono necessari anche i “motivi aggiunti ex art.24” e non solo le “memorie illustrative ex art.32”.

“L’aspetto più controverso della decisone riguarda la contestazione del vizio di notifica delle cartelle presupposte. La questione – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – era stata sollevata dal contribuente nel ricorso e successivamente approfondito l’argomento nelle memorie illustrative. Il Giudice, però, ha ritenuto che la contestazione dovesse avvenire esclusivamente attraverso motivi aggiunti ex art. 24 del D.Lgs. 546/92 e non con una memoria illustrativa ex art. 32”.

Secondo la Corte, in base al citato l’art.24, poiché il contribuente non aveva notificato un ricorso integrativo, ma si era limitato a una memoria illustrativa, la censura doveva considerarsi inammissibile. 

“La sentenza appare quindi in netto contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte chiarito la questione – prosegue Accolla – stabilendo che non è necessario proporre motivi aggiunti per contestare la regolarità della notifica di un atto presupposto, se tale vizio è già stato dedotto nel ricorso principale e che l’onere del contribuente non è quello di presentare una nuova contestazione formale, ma di dimostrare la sussistenza dell’irregolarità”.