Regime forfettario al 5% e aliquota agevolata

L’Agenzia delle Entrate evidenzia i casi di applicazione

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Uno dei vantaggi principali del regime forfettario è la possibilità di beneficiare di un’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che si rispettino determinati requisiti.

Un quesito ricorrente riguarda l’eventualità di poter usufruire dell’agevolazione anche se in passato si è svolta la stessa attività, sia come lavoratore dipendente sia autonomo. Nella risposta a interpello n. 226/2024, un architetto che ha avuto partita IVA e ha lavorato come dipendente fino al 1999, chiede se oggi può riaprire la partita IVA e beneficiare dell’aliquota agevolata.

“A rispondere è l’articolo 1, comma 65 della Legge 190/2014, il quale stabilisce che l’aliquota agevolata si applica a condizione che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; che l’attività non sia mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore autonomo o dipendente, salvo il caso di praticantato obbligatorio e che – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – se l’attività era già svolta da un altro soggetto, i ricavi del periodo d’imposta precedente non devono superare i limiti del regime forfettario. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E/2016 – prosegue Santomauro – stabilisce che la continuità dell’attività deve essere valutata sostanzialmente e non solo formalmente. Si considera prosecuzione quando la nuova attività si rivolge alla stessa clientela; richiede le stesse competenze professionali e opera nello stesso mercato di riferimento”.