Cessione del credito bloccata, il diniego è impugnabile

Stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria bresciana

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Con la sentenza n.541/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, ha dato ragione a un contribuente che si era visto annullare la cessione del credito fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate senza adeguata motivazione e senza contraddittorio.

“Nell’atto di rigetto si affermava, con una formula standard, che i dati indicati non risultavano coerenti con quelli presenti in Anagrafe Tributaria e per questo – ha sottolineato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la comunicazione era considerata non effettuata”.

Il contribuente, non ricevendo alcun chiarimento ha presentato ricorso contestando la carenza di motivazione, l’assenza di contraddittorio e la legittimità della detrazione fiscale. L’Agenzia ha quindi chiesto l’estinzione del giudizio proponendo la compensazione delle spese.

“La Corte ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, che aveva accettato l’estinzione del giudizio, ma insistito affinché l’Agenzia venisse condannata al pagamento delle spese legali – conclude Rosignoli – dichiarando che vi era stata una totale assenza di contraddittorio da parte dell’Agenzia”.