
Con l’ordinanza n.4329/2025, la Corte di Cassazione ha sancito un principio di diritto fondamentale in materia di Imu, stabilendo che la costituzione di un diritto reale di abitazione mediante scrittura privata registrata – anche se non autentica né trascritta – è sufficiente a esonerare il proprietario del pagamento dell’imposta.
In questo caso, infatti, il soggetto passivo dell’Imu diventa esclusivamente l’habitator per l’intera durata del diritto attribuitogli, in conformità con quanto previsto dall’art.9, comma 1, del D.Lgs. n.23/2011.
“Nel caso in esame, la CTR del Lazio aveva riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva l’annullato l’avviso di accertamento fiscale, ritenendo che la costituzione del diritto di abitazione a favore del coniuge mediante scrittura privata registrata, ma non autenticata né trascritta – evidenzia Felice Colonna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – fosse inopponibile al Comune e non sollevasse il contribuente dall’obbligo di pagamento dell’Imu per l’anno 2014”.
I giudici di legittimità hanno ribaltato la decisione della C.T.R., affermando che la prova della sussistenza del presupposto impositivo grava sull’ente impositore. “In particolare, hanno sottolineato che l’Imu si basa sulla titolarità di un diritto reale sul bene, determinandone il godimento. Pertanto – conclude Colonna – ai fini impositivi, l’omessa trascrizione dell’atto costitutivo di un diritto reale a favore di terzi non ha rilevanza se il contribuente fornisce una prova scritta con data certa della perdita del diritto sul bene”.