Con la sentenza n.14019/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di diritto rilevante relativo alla notifica degli avvisi di accertamento durante il periodo di sospensione previsto dall’art.157, comma 1, del Dl n.34/2020, introdotto a causa dell’emergenza Covid-19.
Nel caso in esame, una Srl in liquidazione ha ricevuto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA emesso dall’Attività finanziaria a seguito del recupero a tassazione di diverse componenti negative di reddito. Tema cruciale della controversia: la validità della notifica dell’avviso di accertamento durante il periodo di sospensione imposto dalla legislazione di emergenza.
“I Supremi Giudici, richiamando l’art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020, che stabilisce una deroga alla sospensione per gli atti indifferibili e urgenti – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – hanno confermato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che aveva confermato la legittimità della notifica, ritenendo che la configurabilità di una frode fiscale giustificasse l’indifferibilità e l’urgenza della notifica stessa anche durante il periodo di sospensione”.
“Nella sentenza viene quindi enunciato il seguente principio di diritto – prosegue Santoriello – gli avvisi di accertamento concernenti la sussistenza di una frode IVA, idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p., rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020”.