Accertamento anticipato, l’urgenza è connessa a fatti antecedenti l’avviso

L’organo giudicante è obbligato ad accertare la sussistenza o meno delle ragioni d’urgenza

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Come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29987/2022, la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine di sessanta giorni di cui all’art.12, comma 7 dello Statuto del Contribuente, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico ‘ex ante’, relazionato cioè a elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’Amministrazione Finanziaria e vagliata dal Giudice.

Per i Supremi Giudici, l’urgenza che può giustificare una deroga al rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento – osserva Nunzio Monteverde, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – non può identificarsi nell’imminente scadenza del termine decadenziale del potere accertativo, poiché va ricondotta ad elementi di fatto che esulano dalla sfera di controllo dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità”.

Il caso in esame illumina sull’approccio interpretativo richiesto al giudice chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per derogare al termine dilatorio.
Il rispetto della regola normativa, nel bilanciamento dei contrapposti interessi – prosegue Monteverde – impone all’organo giudicante di accertare la sussistenza o meno delle ragioni d’urgenza, che hanno giustificato la notifica anticipata dell’atto impositivo, secondo un giudizio prognostico ex ante”.