Adesione al regime speciale di ravvedimento

Il termine della finestra temporale sarà il 31 marzo

iStock 1464029374

Si chiuderà il prossimo 31 marzo la finestra temporale per l’adesione al regime speciale di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del Decreto Leggen.113/2024.
I contribuenti che adottano un regime di trasparenza fiscale, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, sono previste due modalità alternative per accedere a questa opportunità.

“La prima opzione è il versamento disgiunto. Ogni socio o associato che versa l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – deve indicare nel modello F24 il codice fiscale della società o associazione, valorizzando il codice identificativo 73. La seconda opzione, prevede il versamento accentrato. Se il pagamento viene effettuato dalla società o associazione – prosegue Santomauro – deve essere utilizzato il codice tributo 4075, anziché il codice tributo 4074”.

Indipendentemente dalla modalità scelta, l’adesione al regime speciale di ravvedimento si considera perfezionata solo se entrambe le imposte sostitutive dovute vengono integralmente versate per ciascuna annualità.