
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.26703/2024, ha stabilito che per godere delle agevolazioni fiscali per la prima casa su un immobile acquistato in regime di comunione legale dei beni, è necessario che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla legge.
“Il caso trae origine da un contenzioso relativo all’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che, come acquirente al 50% di un immobile, aveva richiesto l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista per l’acquisto della prima casa”.
L’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la richiesta, evidenziando il regime di comunione legale tra il contribuente e la moglie, mentre la CTR della Sicilia, in sede di appello, aveva riconosciuto al contribuente il diritto al beneficio fiscale, nonostante l’assenza della dichiarazione formale della coniuge nell’atto di acquisto.
“I Supremi Giudici, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, hanno ribadito che le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i coniugi. In particolare – prosegue Santomauro – l’acquirente deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altri immobili nel medesimo comune o di non aver già usufruito dell’agevolazione in passato. Inoltre, tale obbligo si estende anche al coniuge non intervenuto nell’atto di acquisto, in virtù del regime di comunione legale”.