La sentenza n. 99/2024 della Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001, il quale prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni potesse essere disposto solo verso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Secondo la Consulta, tale disposizione viola l’art. 3 della Costituzione.
“La questione di legittimità era stata sollevata dal Consiglio di Stato che aveva sottolineato come la norma escludesse il beneficio del trasferimento temporaneo per quei dipendenti pubblici – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che avessero deciso di fissare la residenza familiare in una regione o provincia diversa da quella in cui lavorano entrambi i genitori”.
Considerazioni che hanno riscontrato il parere favorevole della Consulta la quale ha affermato che la disposizione non è ragionevole rispetto alla finalità di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primi anni di vita dei figli, specialmente quando i genitori lavorano in regioni diverse.
“Secondo la sentenza in oggetto, l’attuale formulazione della norma non tiene conto delle moderne modalità di organizzazione della vita familiare e lavorativa, trasformate dalle nuove tecnologie e dai sistemi di trasporto. Pertanto – conclude Benna – limitare il trasferimento temporaneo non assicura una tutela adeguata per le famiglie in cui i genitori lavorano in regioni diverse da quella in cui risiede la famiglia”.