In materia di detrazione delle spese sanitarie, la sentenza n.30611/2024 della Corte di Cassazione, stabilisce che le spese mediche sostenute in presenza di un contratto di assicurazione sanitaria sono detraibili nella misura del 19%, sia quando il contribuente anticipa la spesa e successivamente riceve un rimborso dall’assicurazione sia se l’assicurazione corrisponde direttamente l’importo alla struttura sanitaria.
Per la detrazione, è necessario che i premi assicurati versati dal contribuente non siano deducibili o detraibili.
“Nel caso in esame, un contribuente aveva richiesto la detrazione del 19% per le spese sanitarie relative a un familiare a carico, sostenute tramite una polizza sanitaria. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il beneficio – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – sostenendo che la detrazione spetterebbe solo in caso di anticipazione diretta delle spese da parte del contribuente”.
“La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente – prosegue – stabilendo che il rimborso diretto della compagnia assicurativa rappresenta una mera modalità di liquidazione della spesa e che fiscalmente, il rimborso diretto produce gli stessi effetti del caso in cui il contribuente anticipa l’importo e successivamente viene rimborsato dall’assicurazione”.
La Corte ha poi sottolineato che la finalità del legislatore è di consentire la detrazione in favore di chi, pagando premi non deducibili, si fa carico delle spese sanitarie, alleviando così il SSN; la distinzione tra pagamento anticipato e pagamento diretto non ha rilevanza fiscale.