Con la sentenza n.103/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia torna ad affrontare il tema dell’importanza della raccomandata informativa nel procedimento notificatorio degli atti tributari. Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato un’intimazione di pagamento e una successiva iscrizione ipotecaria, contestando la mancata notifica delle cartelle di pagamento e altre irregolarità. La Corte, accogliendo il ricorso, si è focalizzata sulla violazione della procedura di notifica in particolare la mancata raccomandata informativa.
“I Giudici veneziani hanno ricordato che secondo l’articolo 8 della Legge 890/1982 e l’articolo 60 del D.P.R. 602/1973 – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – la notifica a mezzo del servizio postale deve essere accompagnata dalla spedizione della raccomandata informativa CAD con avviso di ricevimento. Un passaggio essenziale per garantire che il destinatario sia effettivamente informato del deposito dell’atto”.
La Corte ha rilevato inoltre che l’esattore non ha fornito la prova documentale della spedizione della raccomandata informativa, né che questa abbia raggiunto il destinatario. “La mancanza della raccomandata informativa, come ribadito anche da precedenti sentenze della Cassazione – conclude Guido Rosignoli – compromette l’intero iter notificatorio, poiché impedisce al destinatario di essere effettivamente a conoscenza dell’atto e, quindi, di esercitare il diritto di difesa”.
In mancanza della prova della spedizione della raccomandata informativa, la Corte ha annullato gli atti impugnati e le cartelle presupposte.