Avvisi bonari, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione a tutte le dilazioni in corso al 1° gennaio 2023

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Con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

L’Amministrazione finanziaria conferma come la riduzione delle sanzioni, da calcolarsi sugli importi residui a titolo delle imposte non versate o versate in ritardo – osserva Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – si può applicare a tutte le comunicazioni oggetto di rateazione, indipendentemente dal periodo di imposta di riferimento, per le quali alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza
Di particolare rilievo è poi l’apertura del Fisco nei confronti del lieve inadempimento applicato alla definizione agevolata in commento.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, solo l’omesso e il tardivo versamento oltre i termini concessi dal lieve inadempimento determina l’inefficacia della definizione agevolata e, di conseguenza – prosegue Santomauro – l’applicazione delle disposizioni in materia di sanzioni e riscossione, ovvero l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”.

Con la circolare viene inoltre chiarito che l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione, aventi ad oggetto le comunicazioni di importo non superiori a 5.000 euro, non si applichi solo alle rateazioni non ancora avviate, ma anche a tutte le dilazioni in corso al 1° gennaio 2023.