Con la sentenza n.14084/2024 la Corte di Cassazione chiarisce la validità degli avvisi di accertamento non firmati dal Capo dell’Ufficio, purché sia dimostrata l’esistenza di una delega di firma in favore di un funzionario appartenente alla carriera direttiva.
“Nel caso in esame, un contribuente ha presentato ricorso in Cassazione avverso un avviso di accertamento – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – contestando l’invalidità della delega conferita al firmatario dell’avviso di accertamento, poiché non possedeva la qualifica dirigenziale e la mancanza di termine di validità e delle cause per l’adozione della delega nell’atto dispositivo prodotto dall’Agenzia delle Entrate”.
“La Suprema Corte ha dichiarato infondate le contestazioni – prosegue Accolla – affermando che non è necessaria la qualifica dirigenziale per il capo dell’Ufficio o per il funzionario delegato a sottoscrivere l’avviso di accertamento, ma è sufficiente che il delegato appartenga alla carriera direttiva e la delega di firma è un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna. L’atto firmato dal delegato è imputabile all’organo delegante. Non è necessaria l’indicazione nominativa del delegato; basta la qualifica per consentire la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega”.
La Corte ha poi sottolineato che la delega di firma non richiede temporaneità né specifiche motivazioni, contrariamente a quanto previsto per la delega di funzioni ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001.