Bancarotta fraudolenta e sequestro di denaro

La confisca non può riguardare denaro che abbia una provenienza lecita

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36053/2024 torna sul tema della bancarotta fraudolenta, in particolare sulla possibilità di sequestro di denaro proveniente da fonti lecite.

Il caso riguarda un imputato accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il quale aveva richiesto la revoca di un sequestro preventivo che includeva anche la sua pensione, considerata un’entrata lecita.

“A parere dell’imputato, l’importo della pensione, accreditato su una Postepay a lui intestata – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – era stato sequestrato illegittimamente, in quanto proveniente da una fonte lecita e quindi non vi sarebbe stata alcuna ‘confusione’ tra i soldi derivanti dal reato e quelli di origine legale”.

“I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell’imputato, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato – prosegue Benna – secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato, non può riguardare denaro che abbia una provenienza lecita certa e che sia stato acquisito successivamente al sequestro”.

La Corte ha poi aggiunto che, nel caso in cui il sequestro abbia “azzerato” le disponibilità patrimoniali al momento della sua esecuzione, il denaro entrato nel patrimonio dell’imputato successivamente, come la pensione, non può essere considerato oggetto di confisca. Non essendo avvenuta alcuna “confusione” tra somme illecite e lecite, queste ultime non possono essere soggette a misure ablative.