Nel caso in cui il bilancio della S.p.a. non è ‘trasparente’, il documento è esposto al rischio di annullamento se la delibera che lo approva si limita ad un mero rinvio, mediante l’utilizzo di una formula di stile, ai rilievi formulati dal Collegio sindacale, cosicché non risulta chiaro se essi siano stati illustrati e discussi in sede assembleare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.7433/2023.
“Nel caso in esame – osserva Giuseppe Scolaro, presidente dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili -, sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno ritenuto nulla una delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio di una S.p.A., con cui si approvava il bilancio ‘recependo le modifiche proposte dal Collegio Sindacale nella propria nota di sintesi’, dopo che l’organo di controllo aveva formulato una serie di rilievi in ordine a talune spese effettuate dalla società e alla voce ‘altri debiti’.
La Suprema Corte, ha confermato la decisione del Giudice di merito per il quale, tale modalità di approvazione ‘per relationem’ ha lasciato indeterminato il contenuto effettivo del bilancio, in violazione dei principi di chiarezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 cod. civ., andando incontro ad una mancanza di determinatezza delle informazioni rese dal bilancio stesso”.
“I Massimi Giudici infatti – conclude Scolaro – hanno ribadito che i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società”.