Come stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n.2044/2023), il credito erariale oggetto di una cartella di pagamento non impugnata e pertanto divenuta definitiva resta soggetto al termine prescrizionale ordinario di 10 anni, mentre per sanzioni e interessi opera la prescrizione breve di 5 anni.
Il caso in esame nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento collegata a nove cartelle esattoriali relative a tributi, che, secondo il contribuente, non sarebbero state regolarmente notificate.
“Il Supremo Collegio ha condiviso il motivo d’impugnazione con cui l’Ufficio ha dedotto la violazione dell’articolo 2946 del Codice Civile nella parte in cui la Commissione d’appello ha negato la prescrizione decennale quanto ai crediti erariali e – evidenzia Giuseppe Scolaro, presidente dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili – ha condiviso la statuizione della Corte territoriale con riferimento all’affermata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi”.
“Nella sentenza, i massimi giudici hanno richiamato la sentenza n. 23397 del 2016 delle Sezioni Unite, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva – prosegue Scolaro – produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario”. Da qui il rinvio della causa per nuovo esame.