Con la circolare n.27/E dello scorso 7 settembre, l’Agenzia delle Entrate torna a parlare di Superbonus, chiarendo che il titolo edilizio e la data di presentazione della CILA Superbonus, oltre all’inizio dei lavori, rappresentano elementi essenziali per comprendere se il contribuente possa o meno continuare a fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per i lavori di cui all’art.119 del Dl n.34/2020.
“Se da una parte, in base al Dl Cessioni, coloro che prima del 17 febbraio 2023 hanno presentato una Cila-Superbonus potranno continuare a fruire della cessione o dello sconto, dall’altra – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ai contribuenti che hanno presentato la CILA ordinaria, e che comunque, prima della suddetta data, non hanno presentato la CILA Superbonus, viene negata l’agevolazione”.
“Tuttavia – conclude Santoriello – i predetti contribuenti potranno beneficiare di tale possibilità se alla data di presentazione del titolo abilitativo la normativa previgente non richiedeva la CILA Superbonus”.