In caso di chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi”, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello n.471/2023, le note di variazione di cui all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n.633/1972 (Decreto Iva), nella versione ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse solo al termine dei giudizi pendenti e a seguito di esecutività del piano di riparto, essendo questo il momento in cui si avrà certezza delle somme distribuite definitivamente ai creditori.
“La modifica normativa post 26 maggio 2021 – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ha cambiato il momento ed i requisiti per l’emissione delle note di variazione in diminuzione per l’IVA in relazione ai fallimenti e alle procedure concorsuali. Prima di tale data – conclude Buselli – il creditore doveva partecipare attivamente alla procedura concorsuale e attendere l’esito negativo per emettere tali note, mentre dopo tale data sembra essere sufficiente il semplice fatto che il debitore sia coinvolto in una procedura concorsuale”.