Contributo Covid anche al contribuente ‘irregolare’

La straordinarietà dell’erogazione del contributo è slegata da eventuali violazioni o debiti

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Con la sentenzan.1769/15/23, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha stabilito che il contributo a fondo perduto previsto dall’art.25 del Dl Rilancio in favore dei soggetti particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia, assolve a una funzione ristorativa, pertanto è illegittimo il diniego motivato dall’infedeltà fiscale del richiedente, in capo al quale devono sussistere solo i seguenti requisiti: il limite dei ricavi inferiore a 5 milioni di euro e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

“Proprio per la straordinarietà dell’evento l’erogazione del contributo è slegata da qualunque valutazione da parte delle entrate che possa riguardare eventuali violazioni o debiti di natura tributaria. Inoltre – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – visto che nel caso di specie non è in discussione il possesso dei requisiti da parte della contribuente, le richiamate incoerenze e violazioni commesse costituiscono una arbitraria interpretazione non supportata dal dato legislativo”.