Controversie tributarie e termini di appello

A definire il contesto, gli Ermellini con l’ordinanza 6336/2025

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La Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di calcolo del termine per proporre appello nelle controversie tributarie, quando sia prevista la sospensione dei termini in virtù della definizione agevolata delle liti fiscali, disciplinata dall’articolo 11 della legge n.50/2017. La sentenza in oggetto ribalta la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva erroneamente dichiarato inammissibile il suo appello, ritenendolo tardivo.

I Supremi Giudici hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate, affermando che la sospensione dei termini per impugnare, prevista dal decreto legge del 2017 – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – si applica alle controversie riguardanti cartelle di pagamento derivanti dall’attività di liquidazione delle dichiarazioni fiscali. La Cassazione ha anche chiarito che, quando il termine di impugnazione lungo scade tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 – prosegue Tonelli – questo viene automaticamente prorogato di sei mesi, senza riprendere a decorrere dal punto in cui era stato sospeso”.

Quanto al caso in esame, questo significa che: la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 21 febbraio 2017; il termine ordinario di impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe scaduto il 21 settembre 2017; grazie alla proroga di sei mesi concessa dall’art. 11 del D.L. 50/2017, il termine effettivo per l’appello si estendeva fino al 21 marzo 2018.

Pertanto, l’appello dell’Agenzia delle Entrate, presentato il 13-14 marzo 2018, era tempestivo.